Designazione dei rappresentanti
Possono nominare propri rappresentanti presso i seggi (sezioni) elettorali:

  • i delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;
  • oppure i c.d. subdelegati, ovvero persone che i delegati di cui sopra hanno autorizzato in forma autentica.

Tali soggetti possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.

I rappresentanti di lista designati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa circoscrizione Regione Emilia Romagna per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio.

 

Presentazione delle designazioni

Ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 361/1957, come modificato dall’art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, le designazioni possono essere presentate alternativamente:

  1. entro giovedì 22 settembre 2022, con una delle due modalità seguenti:

     a) digitalmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all'indirizzo: , con documentazione firmata digitalmente
         (o con un altro tipo di firma elettronica qualificata) dai delegati senza necessità di ulteriore autentica della stessa;

     b) in cartaceo, alla persona del Segretario generale del Comune o suo delegato, previo appuntamento obbligatorio da concordare presso l’Ufficio Elettorale (tel. 059/649572 –
         649574, mail ) con documentazione cartacea firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;

nei due casi sopra riportati, il Segretario generale del Comune o suo delegato, curerà la trasmissione delle designazioni ai Presidenti di seggio;

  1. direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, entro le ore 7, prima cioè che abbiano inizio le operazioni di voto. Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al Presidente di ogni seggio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

 

Verifica della regolarità delle designazioni

I Presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

  • la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
  • il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione per l’elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l’elezione del Senato di ubicazione del seggio: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
  • il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
  • la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;
  • il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

 

Funzioni dei rappresentanti di lista

Ai sensi delle vigenti disposizioni (in particolare, T.U. n. 361/1957, L. 136/1976, D.L. 1/2006), i rappresentanti di lista tra l’altro:

     a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
     b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
     c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento
         delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
         Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
     d) possono apporre la loro firma:

  • sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
  • nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
  • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante. I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

Responsabilità e sanzioni

I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
I rappresentanti – sempre al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.
Le norme (T.U. n. 361/1957) prevedono inoltre la facoltà, per il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, di far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista, nonché la possibilità di comminare specifiche sanzioni.

 

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