L’accertamento con adesione è un "accordo" tra contribuente e Ufficio che consente di definire le imposte dovute ed evitare l'insorgere di una lite tributaria.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso.

L'accertamento con adesione può avvenire con invito espresso dell'Amministrazione finanziaria o su istanza del contribuente.

Il perfezionamento dell'adesione, disciplinato dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/97, avviene attraverso le seguenti fasi:

 

a) predisposizione e sottoscrizione dell’atto di adesione;

b) pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto (o della prima rata in caso di pagamento rateale);

c) esibizione e consegna della ricevuta di pagamento e ritiro della copia dell’atto di adesione.

 

La proposizione dell’istanza sospende per novanta giorni il termine per la proposizione del ricorso.

 

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