Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi
Proroga fino al 6 aprile 2021: Ordinanza del Sindaco del 20/03/2021

 

Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Proroga dell'ordinanza di cui ai prott. n. 14417 dell’05/03/2021 a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30;

ORDINA

di prorogare, sino al 6 aprile 2021 compreso, le disposizioni, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, contenuta nell'ordinanza n. 14417 del 05/03/2021

 


1. l’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche, situati nel territorio del Comune di Carpi, è consentito esclusivamente per le seguenti attività:
- svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- svolgimento di attività sportiva esclusivamente in forma individuale, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento e divieto di assembramento;
- attraversamento dell’area se ricompresa in uno spostamento motivato “da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” o da altre motivazioni previste dalla vigente normativa relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, misure di distanziamento e divieto di assembramento;


2. il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all’interno di parchi, ville, giardini pubblici e aree verdi pubbliche;


3. di dare atto che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche, in relazione alle attività ammesse di cui al punto 1), è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone;


4. la limitazione dell'utilizzo delle panchine, ovunque collocate all’interno del territorio comunale, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;


5. le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle persone con disabilità;


6. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;


7. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, così come convertito con modifiche nella Legge n. 35 del 22/05/2020, e ss.mm.ii.


Ordinanza Sindacale
      
Protocollo n. 17781 del 20/03/2021


Ordinanza Sindacale
       Protocollo n. 14417 del 05/03/2021

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