Ordinanza del Sindaco del 05/03/2021

 

ORDINA
Con decorrenza dal 05 marzo fino a tutto il 21 marzo 2021

 

1) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI E SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DI PARTITI POLITICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E’ vietato all’interno del territorio comunale lo svolgimento di attività raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato;

 

2) ATTIVITA’ DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
E’ vietato all’interno del territorio comunale, l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante (anche da parte di singole attrazioni) di cui all’articolo 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773;

 

3) ATTIVITA’ DI ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
E’ vietata all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici, (esercizi di vicinato, medie, grandi strutture di vendita e centri commerciali), nonché presso i servizi di ristorazione aventi codice ATECO diverso da 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), in quanto quest’ultimi sono tenuti a cessare l’attività d’asporto di alimenti e bevande alle ore 18.00;
Sarà cura del titolare/gestore dell’attività commerciale/servizio di ristorazione adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività;

 

4) ATTIVITA’ DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI ALL’INTERNO DI APPOSITI ESERCIZI COMMERCIALI O POSTI SU AREE PUBBLICHE, PRIVATE AD USO PUBBLICO, APERTE AL PUBBLICO
E’ vietata all’interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l’attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici ubicati all’interno di appositi esercizi commerciali o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Non rientra in tale divieto, l’attività effettuata tramite apparecchi posti all’interno di edifici pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati).
Sarà cura del titolare/gestore dell’attività commerciale, nonché del singolo distributore, adottare ogni forma di tutela, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell’attività;

 

5) SANZIONI
In caso d’inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e Controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni nel corso dell’esercizio attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33.

 

6) ULTERIORI MISURE
Qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di eventuali successive disposizioni normative


Ordinanza Sindacale
       Protocollo n. 14315 del 05/03/2021

 

 

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