Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)
Protocollo n. 18128/2015 del 24/04/2015

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Settore A2 - Ambiente
Via Peruzzi, 2

Albo Pretorio
Prot. Gen. n° 18128/2015 del 24/04/2015

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Considerato che i focolai epidemici di febbre da virus Chikungunya, verificatisi per la prima volta in Italia in alcune aree dell'Emilia-Romagna nel periodo estivo del 2007, hanno determinato una situazione di interesse sanitario derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Preso atto, della gravità del fenomeno manifestatosi negli anni precedenti, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerato altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, è necessario che il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se necessario, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo a piccole raccolte d'acqua stagnante e, conseguentemente, a focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che il sistema di monitoraggio e di sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio del Comune di Carpi è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Ritenuto opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 8 aprile – 31 ottobre 2014, in quanto la fase favorevole allo sviluppo di questi insetti, alla nostra latitudine, va da aprile ad ottobre, riservandosi comunque di adottare ulteriori e diversi provvedimenti in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Vista la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, provvede alla messa in atto di apposite iniziative volte ad informare e sensibilizzare i soggetti interessati sui corretti comportamenti da adottare, utilizzando anche gli strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza sindacale Prot. Gen. n. 22378 del 18.04.2013, contenente disposizioni finalizzate alla prevenzione e al controllo dell'infestazione da zanzara tigre per l'anno 2013;

Visto il R.D. 27.7.1934, n.1265;

Vista la L.R. 4.5.1982, n.19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 8 della L.R. 24.03.2004, n. 6 "Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale";

Visti gli artt. 1.4.7. e 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

ORDINA

che, nel periodo compreso tra il giorno 8 aprile e il giorno 31 ottobre 2014, al fine di prevenire il formarsi e il diffondersi di focolai di zanzara tigre, nonché al fine di ridurre/eliminare i focolai d'infestazione presenti in tutto il territorio del Comune di Carpi, frazioni comprese, si applichino le disposizioni indicate di seguito:

  1. i soggetti gestori, o responsabili, o che comunque hanno l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, soggetti che hanno stipulato convenzioni relative a piani particolareggiati di ambiti di trasformazione, con aree non ancora cedute o passate in carico alla Pubblica Amministrazione, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), dovranno:
    1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali si può raccogliere acqua piovana, nonché evitare il formarsi di qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
    2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o al loro svuotamento giornaliero, con divieto d'immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
    3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere effettuata seguendo le indicazioni riportate in etichetta e deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato; indipendentemente dalla periodicità indicata in etichetta, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia.
      In alternativa, i soggetti obbligati dovranno procedere alla chiusura dei tombini, delle griglie di scarico, dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc. con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni d'integrità e libera da foglie e detriti per consentire il regolare deflusso delle acque;
    4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e da rifiuti di ogni genere, sistemando tali aree in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
    5. provvedere al periodico taglio dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nonchè nelle aree incolte od improduttive ad essi confinanti;
    6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio, o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
    7. compilare regolarmente, dopo ogni trattamento, l'apposito "Registro dei trattamenti antilarvali" disponibile presso le farmacie, le parafarmacie, i rivenditori di prodotti agrari, Quicittà, il Settore Ambiente del Comune di Carpi o scaricabile da qui;
    8. conservare copia della documentazione d'acquisto dei prodotti usati, delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione e del registro dei trattamenti;
    9. gli amministratori condominiali, in particolare, dovranno comunicare, per ogni condominio amministrato, se variata rispetto all'anno precedente, la denominazione della ditta incaricata dell'esecuzione dei trattamenti, o in alternativa, se i trattamenti non sono effettuati da ditta specializzata, il nominativo del referente che all'interno del condominio si è assunto l'impegno di effettuare i trattamenti.
  2. i soggetti pubblici e privati gestori, o responsabili, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, reti fognarie pubbliche, aree incolte e aree dismesse, dovranno:
    1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
    2. AIMAG, in particolare, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito del quale cura la manutenzione e pulizia delle caditoie su suolo pubblico, subito dopo ogni intervento di pulizia delle stesse dovrà provvedere, a propria cura e spese, a depositare in ognuna idoneo prodotto larvicida avente efficacia minima pari a 3-4 settimane. Il Comune di Carpi, a sua volta, provvederà alla distribuzione ordinaria dei prodotti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche nel periodo 8 aprile – 31 ottobre 2014, con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato (min. 3-4 settimane).
       
  3. tutti i conduttori di orti, dovranno:
    1. eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
    2. sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
    3. chiudere appropriatamente e stabilmente, con coperchi a tenuta ermetica, gli eventuali serbatoi d'acqua.
       
  4. i proprietari, o i responsabili, o i soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e, in genere, di stoccaggio di materiali di recupero, dovranno:
    1. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare che, nello svolgimento dell'attività, si formino raccolte d'acqua stagnante (es. stoccaggio dei materiali al coperto, oppure, in caso di stoccaggio all'aperto, apposizione di copertura costituita da telo impermeabile fissato e ben teso per impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti; svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia, ecc);
    2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
       
  5. i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in generale, dovranno:
    1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua presenti al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
    2. svuotare i copertoni da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
    3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
       
  6. i responsabili dei cantieri, dovranno:
    1. evitare raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi ultimi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
    2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
    3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d'acqua;
    4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
       
  7. i soggetti pubblici e privati gestori, o responsabili, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, dovranno:
    1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
    2. svuotare i cassonetti da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
    3. assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili, nonchè adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
       
  8. tutti i proprietari, gestori o conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati dovranno:
    1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua stagnante; in caso d'annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
    2. sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua stagnante in caso di pioggia;
    3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
    4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
       
  9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida o spugna per fiori; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso, se collocato all'aperto, dovrà essere comunque riempito di sabbia. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
    I gestori dei cimiteri dovranno inoltre provvedere a rimuovere tutti i potenziali focolai larvali eliminabili, nonché ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ove possibile, in alternativa ai trattamenti, si potrà procedere alla chiusura dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni d'integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque.
  10. tutti i soggetti elencati ai punti precedenti, qualora intendessero effettuare trattamenti adulticidi nelle aree in proprietà o in uso, dovranno fare riferimento, dal punto di vista tecnico e operativo al documento "LINEE GUIDA PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI TRATTAMENTI ADULTICIDI CONTRO LE ZANZARE", redatto nel maggio 2009 dal Gruppo regionale di sorveglianza e lotta alla zanzara tigre, allegato al presente atto a farne parte integrante.
    In particolare, i trattamenti adulticidi in esterno, date le ricadute che possono avere sulle aree confinanti e la complessità tecnica delle operazioni da eseguire, potranno essere attuati avvalendosi esclusivamente di ditte specializzate nel settore, dotate di attrezzature idonee e operatori adeguatamente preparati.

DISPONE INOLTRE

  • le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n. 274, nel periodo compreso tra il giorno 8 aprile e il giorno 31 ottobre 2014, sono temporaneamente esentate dall'obbligo, previsto dall'art. 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, della preventiva notifica all'Azienda USL degli interventi di disinfestazione effettuati, in ottemperanza al presente atto, con utilizzo di prodotti larvicidi; l'obbligo di preventiva notifica permane, invece, per l'effettuazione di interventi adulticidi, fatte salve diverse disposizioni emanate dal Sindaco in caso di emergenze sanitarie;
     
  • la vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è affidata, per quanto di rispettiva competenza, al Corpo di Polizia Municipale e al Settore Ambiente del Comune di Carpi che potrà avvalersi, per tale compito, anche delle Guardie Ecologiche Volontarie.
    La suddetta vigilanza potrà essere esercitata tramite:
    • sopralluoghi nelle aree interessate dall'infestazione;
    • controllo, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, del registro dei trattamenti, dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione e/o delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione;
       
  • il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sulla rete civica comunale, comunicati stampa, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite ogni altro mezzo ritenuto necessario e opportuno per la sua divulgazione.
    Copia del presente atto può essere richiesta al Settore Ambiente del Comune e a Quicittà.

INFORMA

  • che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, o di situazioni di consistenti infestazioni localizzate con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo direttamente o con ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
     
  • che per ridurre/eliminare i focolai d'infestazione presenti sul territorio, fatti salvi i casi sopra specificati, il Comune di Carpi non effettuerà alcun trattamento adulticida, in modo da evitare gli effetti collaterali indesiderati derivanti dalla dispersione in ambiente di insetticidi;
     
  • che in caso di violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, la responsabilità sarà attribuita a coloro che hanno titolo per disporre legittimamente dell'area in cui le inadempienze saranno riscontrate;
     
  • che i trasgressori, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 6/04, sono passibili di una sanzione amministrativa pecunaria da Euro 51,50 a Euro 309,00;
     
  • che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio


IL SINDACO
Alberto Bellelli

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file .pdf Allegato Ordinanza - Linee guida per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare

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