(Applicazione DPR 753/80)
Protocollo n. 15404 del 04.05.12

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Carpi, 4 maggio 2012

Protocollo n. 15404 - del 4/05/12

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ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI (APPLICAZIONE DPR 753/80)

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale di Bologna del 13/04/2012 prot. RFJ-DPR-DTP BO\AOOl 1\P\2012\001745, avente ad oggetto "Caduta alberi sulla sede ferroviaria, - applicazione DPR 753/80", nella quale si demanda al
Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 52 e 55 del DPR n. 753 dell' 11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina
rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. n. 52 del DPR n. 753 dell' 11/0711980 che recita: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1.50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile amnentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere
calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale della F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Visto l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'll/07/1980 che recita: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

CONSIDERA TI i rischi di:

  • Possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
  • Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione di incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni norrnative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D-lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alle sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Carpi, ciascuno per particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alheri e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

  • Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
  • Trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
  • Trasmessa in copia a RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- Via G. Matteotti, 5-40129 Bologna;
  • Divulgata mediante gli organi di stampa ed informazione;
  • Divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Carpi, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/8l)e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Enrico Campedelli

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