Se il divieto permanente venisse violato fra le 22 e le 7
Alla sanzione locale si somma quella del Dpcm

 

CARPI, 30 Dicembre 2020
Può costare più caro in questi giorni violare il divieto di utilizzare fuochi d'artificio, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana: infatti, se la trasgressione viene commessa fra le 22 e le 7 del mattino, alla sanzione prevista dalla norma comunale si aggiunge quella del decreto governativo (Dpcm) per chi non rispetta il cosiddetto “coprifuoco”.

 

A Carpi dal 2019 il divieto è permanente, 365 giorni l’anno, perché “assorbito” dal Regolamento – mentre fino al 2018 era oggetto apposita ordinanza nel periodo natalizio. Pertanto, a differenza del passato, il Comune non emette più provvedimenti in materia, dato che appunto il Regolamento (art. 21) non circoscrive la proibizione a un periodo specifico.

 

All’origine del divieto definitivo vi furono varie motivazioni, rafforzate da dati statistici: innanzitutto la sicurezza delle persone, ma anche la tutela e il rispetto per gli animali, sia quelli d'affezione sia in generale, e il rispetto dell’ambiente, visto che esplosioni e combustioni producono fumi e gas inquinanti per l’atmosfera, oltre a residui solidi che sporcano il suolo.

 

Precisamente è vietato, per chi non ha la licenza prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza, «accendere fuochi d’artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.»

 

Inoltre è vietato « effettuare o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita. »

 

Allo stesso modo, è proibito « lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico » da «aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili.»

 

Nel tutelare gli animali domestici, l’articolo prevede anche doveri verso i loro proprietari: in particolare, «devono vigilare e attivarsi » affinché l’eventuale disagio che gli scoppi determinassero negli animali « non causi danni alle persone e agli animali medesimi.»

 

In base alla tipologia delle violazioni, contro i responsabili si procede secondo l’articolo 703 del Codice Penale o con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, oltre a sanzioni accessorie come la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.

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