Non servono più ordinanze, è nel Regolamento di Polizia Urbana. Sanzioni da 50 a 300 euro per i trasgressori 

 

L’Amministrazione comunale ricorda che dal 1° Gennaio scorso il Regolamento di Polizia Urbana ha “assorbito” – rendendolo permanente, 365 giorni l’anno – il divieto di utilizzare fuochi d'artificio, divieto fino al 2018 oggetto di un’apposita ordinanza nel periodo natalizio.

Pertanto, a differenza del passato, il Comune non emette più provvedimenti in materia, dato che appunto il Regolamento (art. 21) non circoscrive la proibizione a un periodo specifico.

All’origine del divieto definitivo vi sono varie motivazioni, rafforzate da dati statistici: innanzitutto la sicurezza delle persone (216 feriti in tutt’Italia il Capodanno 2019, dato in crescita rispetto agli ultimi anni), ma anche la tutela e il rispetto per gli animali, sia quelli d'affezione sia in generale, e il rispetto dell’ambiente, visto che esplosioni e combustioni producono fumi e gas inquinanti per l’atmosfera, oltre a residui solidi che sporcano il suolo.

Precisamente è vietato, per chi non ha la licenza prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza, « accendere fuochi d’artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. »

Inoltre è vietato « effettuare o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita. »Allo stesso modo, è proibito « lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico » da « aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili. »

Nel tutelare gli animali domestici, l’articolo prevede anche doveri verso i loro proprietari: in particolare, « devono vigilare e attivarsi » affinché l’eventuale disagio che gli scoppi determinassero negli animali « non causi danni alle persone e agli animali medesimi. »

In base alla tipologia delle violazioni, contro i responsabili si procede secondo l’articolo 773 del Codice Penale o con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, oltre a sanzioni accessorie come la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.

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