Descrizione
I rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:
- sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.
I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
Le norme prevedono inoltre la facoltà, per il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, di far allontanare dall’aula i rappresentanti, nonché la possibilità di comminare specifiche sanzioni.