Rappresentanti presso i seggi

Rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum
  • Servizio attivo

Chi sono e come procedere per la designazione

Descrizione

Funzioni dei rappresentanti

I rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:
- sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
 
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.
I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. 
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
Le norme prevedono inoltre la facoltà, per il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, di far allontanare dall’aula i rappresentanti, nonché la possibilità di comminare specifiche sanzioni.

A chi è rivolto

Le designazioni dei rappresentanti possono essere effettuate:-  direttamente dai presidenti, segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti o dai singoli promotori di ogni referendum;- da una persona delegata dal partito o gruppo politico o promotore del referendum, mediante mandato autenticato dal notaio e conferito da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. In tal caso il delegato con la designazione deve presentare una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferitogli. Tali soggetti possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominatoanche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.I rappresentanti designati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere effettuate:
-  direttamente dai presidenti, segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti o dai singoli promotori di ogni referendum;
- da una persona delegata dal partito o gruppo politico o promotore del referendum, mediante mandato autenticato dal notaio e conferito da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. In tal caso il delegato con la designazione deve presentare una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferitogli.

Tali soggetti possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominatoanche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.

I rappresentanti designati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Come fare

Le designazioni dei rappresentanti per ciascun seggio possono essere  presentate alternativamente:1. entro la giornata (cioè entro le ore 24:00) di giovedì 5 giugno 2025 alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:a) digitalmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all' indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it; in questo caso, se la documentazione risulta firmata digitalmente (o con un altro tipo di firma elettronica qualificata) dai titolati ad effettuarla, non vi è la necessità di ulteriore autentica della stessa;b) in cartaceo, alla persona del Segretario Generale del Comune o suo delegato, previo appuntamento obbligatorio da concordare (mail elettorale@comune.carpi.mo.it) con documentazione cartacea firmata ed ove occorra autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;nei due casi sopra riportati, il Segretario Generale del Comune o suo delegato, curerà la trasmissione delle designazioni ai Presidenti di seggio;2. direttamente ai singoli Presidenti di seggio sabato 7 giugno 2025 pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 8 giugno 2025 mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (e dunque prima delle ore 7). Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al Presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti per ciascun seggio possono essere  presentate alternativamente:

1. entro la giornata (cioè entro le ore 24:00) di giovedì 5 giugno 2025 alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) digitalmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all' indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it; in questo caso, se la documentazione risulta firmata digitalmente (o con un altro tipo di firma elettronica qualificata) dai titolati ad effettuarla, non vi è la necessità di ulteriore autentica della stessa;
b) in cartaceo, alla persona del Segretario Generale del Comune o suo delegato, previo appuntamento obbligatorio da concordare (mail elettorale@comune.carpi.mo.it) con documentazione cartacea firmata ed ove occorra autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;

nei due casi sopra riportati, il Segretario Generale del Comune o suo delegato, curerà la trasmissione delle designazioni ai Presidenti di seggio;

2. direttamente ai singoli Presidenti di seggio sabato 7 giugno 2025 pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 8 giugno 2025 mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (e dunque prima delle ore 7). Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al Presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

Cosa serve

Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.

Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.
Tempi e scadenze

Entro la giornata di giovedì 5 giugno alla segreteria del Comune o direttamente ai singoli Presidenti di seggio sabato 7 giugno 2025 pomeriggio o domenica 8 giugno 2025 mattina

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Procedure collegate all'esito

Verifica della regolarità delle designazioni
I Presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
- il rappresentante designato deve essere elettore di un qualsiasi comune italiano, tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
-  il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- l’atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del referendum o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;
- l’atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma della quale:
- l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti e dei candidati designati per il proprio seggio.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, Referendum popolari, anno 2025, e disposizioni citate nelle stesse.

Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2025, 15:06