Attestazione Deposito Frazionamenti Catastali

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Frazionamenti catastali

Descrizione

A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, sono effettuati mediante deposito a cura dell’Agenzia delle entrate. Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati è effettuato, con le modalità previste dal comma 5-bis, direttamente dall’Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione, risultando così superata la modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.
La nuova disciplina riguarda i soli atti di aggiornamento presentati telematicamente. Si ricorda che, per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale vige il regime di obbligatorietà per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 marzo 2015, prot. n. 35112) e di facoltatività per le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti all'iscrizione in catasto (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021, prot. n. 27427).
Nei casi residuali, in cui l’atto di aggiornamento recante frazionamento dei terreni non è presentato telematicamente (ad esempio, per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, obbligatorio ai fini dell’approvazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle entrate, continua a dover essere effettuato dal tecnico redattore incaricato. In questi casi residuali, contattare il servizio per informazioni sulle modalità di presentazione.

A chi è rivolto

 proprietario  titolare di altro diritto reale  possessore dell'immobile interessato  tecnico professionista incaricato dal possessore dell'immobile interessato

  •  proprietario
  •  titolare di altro diritto reale
  •  possessore dell'immobile interessato
  •  tecnico professionista incaricato dal possessore dell'immobile interessato

Come fare

Nessun adempimento previsto

Nessun adempimento previsto

Cosa serve

Nessun allegato previsto

Nessun allegato previsto

Cosa si ottiene

Nessuna risposta prevista 

Nessuna risposta prevista 

Tempi e scadenze

Non sono previste tempistiche

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Link utili
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 4 Luglio 2025, 12:14