Autenticazione di firma

  • Servizio attivo

Per dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, istanze, deleghe (quando previste da normativa)

Descrizione

L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare esclusivamente le firme contenute in:
  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali (non autocertificabili) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.). I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
  • altri documenti per i quali sono richieste autentiche speciali, previste da specifiche normative
Non occorre l'autentica di firma per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi.

Il funzionario incaricato dal Sindaco non è competente ad autenticare sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) o procure.
Non si possono quindi legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana o plurilingue.

A chi è rivolto

Può richiederla qualsiasi cittadina o cittadino italiano o comunitario maggiorenne. I cittadini di Stati extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Può richiederla qualsiasi cittadina o cittadino italiano o comunitario maggiorenne.

cittadini di Stati extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Come fare

E' necessario prendere un appuntamento (online o telefonico) e, nel giorno fissato, recarsi nella sede prescelta.E' possibile effettuare le autentiche di firma presso i servizi demografici o l'URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi.

E' necessario prendere un appuntamento (online o telefonico) e, nel giorno fissato, recarsi nella sede prescelta.
E' possibile effettuare le autentiche di firma presso i servizi demografici o l'URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi.

Cosa serve

documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario documento sul quale si richiede l'autentica di firma

  • documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
  • documento sul quale si richiede l'autentica di firma


Cosa si ottiene

Autenticazione di firma.

Autenticazione di firma.

Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

  • Le autentiche di firma sono soggette al pagamento di un'imposta di bollo di 16,00 euro (marca da bollo)

Casi particolari

Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.

Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
 
Per chi non sa o è impossibilitato a firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.P.R. 445/2000

Ultimo aggiornamento: 24 Giugno 2026, 17:12