ADOZIONE PUG E SALVAGUARDIA

 

A tutti i tecnici professionisti.

 

Il 20 luglio, con l'adozione nel Consiglio dell'Unione, il PUG è entrato in salvaguardia, disciplinata dall'art. 8.2 delle Norme qui di seguito riportato:

 

ART. 8.2 SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL’ADOZIONE DEL PUG REGOLE 


1. I titoli abilitativi per l’attuazione con intervento diretto (Permesso di Costruire, SCIA, CILA) presentati prima della data di adozione del PUG e completi di tutti i documenti necessari alla comprensione dell’intervento, possono essere rilasciati o divenire efficaci secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza; i soli permessi di costruire non ancora rilasciati alla data di adozione del PUG dovranno risultare, altresì, conformi con i vincoli e le tutele di cui alle tavole TR (TR2,3,4) e VT. Per i procedimenti di cui al presente comma sono consentite varianti non sostanziali.


2. Per le aree assoggettate dalla pianificazione vigente a Strumenti Attuativi (PUA, PP, PdR, …), verificato in sede di Valsat che l’attuazione di tali strumenti non comporta scelte in grado di compromettere le strategie generali del PUG, valgono le disposizioni transitorie di cui all’art. 3.12, che ne detta altresì la disciplina di PUG allo scadere degli strumenti attuativi vigenti. Per tali strumenti sono altresì consentite varianti non sostanziali, che non incidano sulla quantità massima edificabile e sulle quantità complessiva di dotazioni rispetto a quanto originariamente autorizzato. 

 

3. I procedimenti speciali comunque denominati (Art. 53, PAUR, PdC in deroga, ecc.), presentati prima della data di adozione del PUG e completi della documentazione necessaria, possono essere approvati e rilasciati secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza, fatto salvo il rispetto con i vincoli e le tutele di cui alle tavole TR (TR2,3,4) e VT.


4. Per i casi diversi da quelli descritti nei precedenti commi, a decorrere dalla data di adozione del PUG è richiesta la doppia conformità ai sensi dell’art.27 della LR 24/2017. 

 

Pertanto, nell'istruttoria delle pratiche edilizie-sismiche, comprese quelle SUAP, delle eventuali varianti ai PP e nel rilascio di qualsivoglia certificazione sullo stato della pianificazione comunale (CDU, ecc.) si seguiranno i criteri del citato art.8.2 delle Norme PUG.

 

In particolare, si vuole sottolineare, per gli interventi diretti, che:


-l’incompletezza documentale potrà pregiudicare l’efficacia o il rilascio del titolo, anche se presentato prima della data di adozione del PUG;


-per il rilascio di un Pdc presentato prima della data di adozione del PUG dovrà essere verificato il rispetto dei vincoli e tutele di cui alle tavole TR (TR2,3,4) e VT del PUG;


Si comunica inoltre che, con decorrenza 21/07/2023, per 30 giorni è sospeso il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica con carattere di urgenza , a seguito dell'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale.


La documentazione e gli elaborati tecnici del PUG sono reperibili a questo link

 
Gli uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


Cordiali saluti
Sportello Unico Edilizia

 

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