CILA Superbonus

 

 

Il DL n. 77/2021 Semplificazioni bis è stato convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, e così modificato l’art. 119 del DL n. 34/ 2020 Rilancio in tema di superbonus per favorire l’efficientamento energetico e strutturale degli edifici.
Si invita a scaricare:

  1. Circolare DGR Prot. 04/08/2021 n.071338;
  2. modulistica CILA-S.

In estrema sintesi:

  1. MODULO CILA-S.
    1. Deve essere utilizzato dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con superbonus 110%. Dalla stessa data, non è più possibile utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale
    2. Restano valide ed efficaci le CILA presentate in data precedente (cioè fino al 4 agosto 2021) attraverso i modelli regionali, ma eventuali varianti in corso d’opera a questi, dovranno essere comunicate mediante il nuovo MODELLO CILA-S. 
  2. INTERVENTI STRUTTURALI E PROSPETTI.
    Gli interventi che beneficiano del superbonus possono anche riguardare
    1. parti strutturali dell’edificio: pertanto, in tal caso, nel MODULO CILA-S il progettista dovrà compilare il quadro 2) per opere soggette a deposito del progetto strutturale, oppure il quadro 3) per opere soggette al rilascio di autorizzazione sismica, e predisporre e allegare al MODULO CILA-S la relativa documentazione.
    2. prospetti dell’edificio: l’eventuale modifica dei prospetti, conseguente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e/o degli interventi strutturali, non muta la tipologia delle opere qualificate di manutenzione straordinaria ed eseguite con CILA-S. 
  3. ELABORATI PER INTERVENTI CHE COSTITUIVANO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA.
    1. Gli interventi di attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001 e Glossario) sono comunque da qualificare come manutenzione straordinaria e soggetti a CILA-S.
    2. Non occorre allegare elaborati progettuali ma soltanto una sintetica descrizione dell’intervento, da inserire nel quadro 1) del medesimo modulo.
    3. Più in generale, il MODULO CILA-S prevede che, di norma, anche per gli interventi non ricompresi, in precedenza, nell’attività edilizia libera, sia sufficiente la mera descrizione dell’intervento.
    4. Resta immodificata la necessità della completa progettazione strutturale, ove l’intervento interessi le strutture dell’edificio. 
  4. INTERVENTI COMPLESSI.
    Nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano svolti sia lavori che beneficiano del superbonus 110%, sia lavori che non ne beneficiano, occorre presentare più titoli edilizi (dal MODULO CILA-S, quadro d), punto d.3)

 

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