IMU 2023

IMU 2023
Giovedì, 14 Maggio 2020

 

La Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160, con decorrenza dal 01.01.2020), ha disposto l’unificazione di TASI e IMU mantenendo struttura e “impostazione fiscale” dell’IMU.

  

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IMU 2023
Giovedì, 14 Maggio 2020

 

Sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:


Il 16 GIUGNO 2023 scade il termine per versare l'ACCONTO IMU per l’anno 2023

Il 18 DICEMBRE 2023 scade il termine per versare il SALDO IMU per l’anno 2023

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.

 

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IMU 2023
Giovedì, 14 Maggio 2020

 

Calcolo IMU anno 2023 e stampa del modello di pagamento F24

 

E' possibile pagare il modello F24 direttamente mediante i servizi di home banking, presso gli uffici postali e gli sportelli bancari senza spese di commissione.

 

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IMU 2023
Lunedì, 01 Agosto 2022

 

Aliquote e detrazioni IMU 2023

Delibera C.C.n. 29 del 04/05/2023

VERSAMENTO ACCONTO: ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 762, “Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. […] Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio

 

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IMU 2023
Lunedì, 11 Aprile 2022

 

Prorogata l'esenzione IMU al 31 dicembre 2023

 

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IMU 2023
Venerdì, 23 Marzo 2018

 

Per usufruire dell’aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione per i contratti stipulati a partire dal 1/1/2018 è necessaria l'attestazione di rispondenza del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.

 

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IMU 2023
Giovedì, 14 Maggio 2020

 

Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, Comma 48

A partire dall'anno 20211 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

 

1Per l'anno 2022 opera la riduzione IMU prevista dall'art. 1, comma 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

 

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