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Date, orari di accensione/spegnimento e temperatura massima d'esercizio degli impianti di riscaldamento sono stabilite dalla legge .In condizioni normali (cioè al di fuori dell'ordinanza del Sindaco), a Carpi, ubicata in zona climatica E, valgono le seguenti regole:

PERIODO D'ACCENSIONE
L'esercizio degli impianti termici, per l'anno 2022, è posticipato al 7 novembre (guarda di seguito l'Ordinanza del 29/10/2022).

 

ACCENSIONE
Per un massimo di 13 ore fra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Al di fuori dei periodi di quelli indicati, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, tempo di accensione in base all'ordinanza sindacale è consentito per un massimo di 6 ore e per un massimo di 20°C

Estratto del decreto del MITE: DM 383 del 6.10.2022

1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4
del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E (zona di Modena e Bologna): ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

 

TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- massimo 17° C + 2°C di tolleranza industriali artigianati e assimilabili
- massimo 19° C + 2°C di tolleranza tutti gli altri edifici
- massimo 19° C nei periodi di proroga

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR n. 74/2013

DM 383 del 6.10.2022

 

Responsabile del procedimento
Alberto Bracali

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