Regolamento concernente i criteri, modalità e procedure per l'erogazione di contributi economici
Approvato con delibera di C.C. n. 121 del 7/6/91
Integrata con D.C.C. n. 197 del 05.09.1991

Approvazione dei criteri, delle modalità e procedure per l'erogazione degli interventi di natura economica o aventi riflessi economici nei confronti di persone e categorie assistibili.


D E L I B E R A


di fissare i seguenti criteri e modalità:
gli interventi del Comune nel campo dell'assistenza economica e sociale a favore di persone, nuclei familiari e categorie determinate debbono, nel pieno rispetto delle competenze fissate dal D.P.R. n.616/1977 e tenuto presente il riordino delle funzioni
di assistenza sociale attuato con L.R.n.2/85, perseguire finalità che siano in correlazione e coordinamento con tutti i servizi e le iniziative socio-sanitarie assicurate nell'ambito del territorio comunale, sia da questo Comune che da altri Enti, Associazioni e privati.
Detti interventi, che si rivolgono generalmente alle categorie meno protette (anziani, minori, handicappati e adulti con problemi), debbono tra l'altro, tener conto della riconosciuta esigenza di assicurare le essenziali condizioni materiali di vita,contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione, favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo,favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, evitando per quanto possibile ogni forma di istituzionalizzazione.
Gli interventi di natura economica, i quali potranno, così del finiti negli obiettivi come sopra esposto, contribuire in forma diretta alla graduale attuazione di un sistema di sicurezza sociale, vengono regolati dalle sottoindicate disposizioni, pur restando essi subordinati alla disponibilità finanziaria e non costituendo, pertanto, un diritto in senso assoluto per la persona bisognosa qui residente:

A) SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA.

Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi paragrafi, i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti sul territorio del Comune di Carpi e i cui redditi, derivanti essi da pensione, da lavoro o da qualsiasi altro cespite, siano inferiori al livello del "minimo garantito".
Per accedere comunque all'assistenza economica, gli interessati non debbono avere, fatte salve le eccezioni e le situazioni stabilite ai successivi paragrafi D), E), e F), parenti di primogrado in condizioni economiche tali da poter provvedere al loro
mantenimento.
Tali interventi possono anche essere disposti al fine della attuazione di quanto previsto all'art.23 del D.P.R. 616/77 nonchè sono estesi agli immigrati e, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti.
Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.
Nella valutazione dei singoli casi potra' essere estesa l'assistenza economica a quei cittadini che pur non rientrando nei criteri d'accesso ma essendo residenti, necessitano anche di questa forma di assistenza nell'ambito di un complessivo progetto di intervento elaborato dal Servizio Sociale.

B) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEL "MINIMO GARANTITO"

Il Comune procede annualmente a fissare l'ammontare del "minimo garantito", intendendosi con tale termine una cifra che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini, tenuto conto, per i suoi aggiornamenti periodici, dell'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT, verificatosi nel periodo di tempo intercorrente fra l'ultima determinazione dello stesso minimo economico disposta e quella da stabilirsi.
Detto minimo viene individuato e stabilito, per una persona a vita sola o per il capofamiglia, nella cifra corrispondente alla pensione minima mensile prevista dall'INPS per gli ex lavoratori dipendenti, maggiorata delle spese documentate e derivate dal pagamento del canone di locazione.
Questi è conteggiato, comunque, fino ad una quota massima di 1/3 del predetto minimo INPS.
Ove il nucleo familiare sia composto da piu' persone, il minimo vitale deve essere calcolato aggiungendo al livello garantito per il primo assistito (minimo INPS) delle quote percentuali di questi, così come indicato a fianco delle seguenti ampiezze familiari:

n.2 persone + 40%
n.3 persone + 73%
n.4 persone + 103%
n.5 persone + 130%
n.6 persone + 156%
n.7 persone + 180%

Ai fini della determinazione del minimo garantito, dalle cifre come sopra determinate, devono essere detratti gli eventuali redditi, comunque percepiti dai soggetti interessati che abbiano carattere di continuità.
Pertanto, l'erogazione ad un soggetto o nucleo familiare sarà pari alla differenza fra il minimo economico come sopra determinato, ed il reddito percepito dal medesimo, fatto salvo quanto successivamente precisato.
Tuttavia, qualora il beneficiario o altro componente del nucleo familiare assistito usufruisca a titolo gratuito o semigratuito di servizi sociali (assistenza domiciliare, asili nido, scuole materne, scuole a tempo pieno, pasti, altri beni in natura, ontributi vari ecc...), il relativo importo viene detratto dal minimo garantito.

C) SUSSIDIO MENSILE CONTINUATIVO.

L'erogazione del minimo garantito ai soggetti aventi titolo è disposta, con i criteri di determinazione di cui al precedente punto B), a mezzo di contributi continuativi da corrispondere mensilmente e per la durata di un anno, fino al 31 dicembre, salvo periodi di tempo inferiori, nell'ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto e del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.
Tali contributi continuativi possono essere rinnovati di anno in anno se persiste il bisogno.
Essi inoltre, vengono erogati di norma in denaro; qualora sia accertata l'incapacita' dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessita' proprie o del nucleo familiare, il sussidio potra' essere sostituito, in tutto o in parte, mediante:
- erogazione di beni in natura (buoni-pasto, buoni-acquisto, generi alimentari, combustibili, vestiario ecc...)
- pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente (canone d'affitto, bollette consumo gas, luce, acqua ecc...).
Qualora, inoltre, nel nucleo familiare siano presenti componenti in età e in condizioni lavorative, si dovrà di norma sostituire il sussidio con contributi straordinari, rapportandoli al minimo garantito.

D) CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L'intervento economico straordinario, previsto generalmente a favore degli adulti, singoli cittadini o nuclei familiari, viene erogato nei seguenti casi:
a) quando le condizioni economiche e/o sociali del soggetto di vengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non
prevedibili;
b) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicaps fisici o psichici o comunque emarginate.

Questa forma di aiuto, che si rivolge a tutte le situazioni di bisogno temporaneo e indifferibile, viene erogata anche alle altre ategorie meno protette (anziani e minori) in coincidenza di scadenze di bollette (gas, affitto, luce ecc...) particolarmente onerose e tali da determinare serie difficolta' al bilancio del nucleo interessato.
L'entita' del contributo e' da mettere in relazione al bisogno specifico ed al conseguente progetto di intervento, pur dovendol'operatore proponente tener conto, come orientamento di massima, dei parametri fissati al precedente punto B.
Non sono previsti contributi inferiori alle 100.000 lire, mentre l'importo massimo dello stesso non può essere di norma superiore a due volte l'importo minimo della pensione INPS ex lavoratori dipendenti; nel caso che vengano proposti contributi straordinari d'importo superiore, dovra' essere adottato, per ciascuna situazione, separato e specifico atto deliberativo.
Il contributo si eroga generalmente in denaro, ma può essere anche corrisposto nei modi già previsti nel precedente punto C).
Questo intervento non esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

E) CONTRIBUTO ALTERNATIVO AL RICOVERO.

l contributo alternativo al ricovero può essere erogato ai nuclei familiari che presentano le seguenti situazioni:

a. presenza, all'interno del nucleo, di anziani o persone non autosufficienti e le cui condizioni, valutate dalla
Commissione tecnica preposta, giustificherebbero la loro istitutizzazione in Casa Protetta o in altro Istituto;

b. precisa volontà, da parte dei familiari di mantenere l'assistendo al proprio domicilio, assicurandogli tutto l'aiuto di cui il medesimo abbisogna;

c. identico contributo può essere riconosciuto anche al parente fuori casa, alle condizioni di cui alla precedente lettera b).

Su iniziativa dell'assistente sociale e previa la predisposizione di un organico progetto di assistenza domiciliare, idoneo ad assicurare la necessaria tutela della persona non autosufficiente, il contributo alternativo può essere proposto anche ad altra persona affidabile e disponibile (vicino di casa o conoscente).
L'entità del contributo, che viene erogato mensilmente, può arrivare fino alla differenza aritmetica fra il reddito complessivo dell'assistendo e il tetto fissato per la rivalsa, nel caso di collocamento in Casa Protetta.
Il contributo in parola non e' comunque erogabile, di norma, al nucleo familiare o parentale che ha in carico l'assistendo, nel caso in cui detto nucleo abbia un reddito complessivo, compreso quello dell'anziano, superiore ai 50 milioni annui.
Il Servizio Sociale si riserva comunque, per i contributi che vengono attivati, di effettuare periodiche visite domiciliari e di condizionare l'erogazione degli stessi alla verifica e all'esistenza di adeguati livelli assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

F) EROGAZIONE ALTRI CONTRIBUTI, BENI O SERVIZI.

Oltre agli interventi di cui ai precedenti paragrafi, possono essere erogati altri contributi, beni o servizi come appresso indicati:

1. contributi a titolo di concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie;
2. contributi nelle spese di traslazione in questo Comune di salme di emigrati o di loro familiari;
3. contributi nelle spese di traslazione nei paesi di origine di salme di immigrati extracomunitari o di loro familiari;
4. contributi agli invalidi del lavoro sulle spese di soggiorni per cure climatiche e termali ed inoltre assegni di collocamento e assegni scolastici, secondo i criteri e le modalità annualmente fissati dall'ANCI regionale e dall'ANMIL;
5. contributi a titolo di prestito nelle more della riscossione dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno di accompagnamento;
6. contributi modesti per pagamento utenze (luce,acqua,gas,ecc....);
7. contributi o copertura spese per ticket sanitari in favore degli indigenti e loro familiari a carico;
8. buoni per generi alimentari e/o per la consumazione di pasti,a carico del Comune o per la fornitura di legna e combustibile uso riscaldamento;
9. buoni per fornitura di capi di abbigliamento, prodotti e materiali igienici ecc....;
10. accollo totale o parziale di sistemazioni alloggiative temporaneee a persone che ne siano comunque prive;
11. interventi urgenti ad indigenti di passaggio, come il pagamento del biglietto treno fino eventualmente al Comune di residenza, il rilascio del buono pasto da consumare nella mensa convenzionata.

I contributi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), sono previsti in favore degli emigrati e delle loro famiglie, in stato di bisogno, che rientrano definitivamente in questo Comune, e degli immigrati extra comunitari in stato di bisogno e qui residenti;
l'erogazione degli stessi avverrà secondo le disposizioni regionali e i contributi sono soggetti a rimborsi dalla Regione stessa.

G) PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI.

La corresponsione delle prestazioni di cui a precedenti punti è subordinata di norma e soprattutto per quelle di cui alla lettera B) e alla lettera C), alla inesistenza di congiunti di 1°grado (genitori, figli e coniuge) obbligati agli alimenti e che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.
Ove detti congiunti esistano, saranno convocati dalla Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

H) DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI.

Ai fini della valutazione del reddito e delle condizioni personali e familiari del richiedente, viene richiesta la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, da cui risulti l'eventuale presenza di proprietà immobiliari nonchè se vi siano o meno congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela;
2. stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare, compreso quello dei parenti
obbligati fuori casa rispetto al nucleo del richiedente;
3. copia certificato di pensione da cui risulti il reddito dell'anno in corso, se trattasi di pensionati,o documento attestante l'ultima retribuzione percepita,se trattasi di lavoratori dipendenti;
4. copia del mod.101 o mod.740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta in ogni caso salva la facoltà da parte del Servizio Sociale di accertare anche diversamente l'effettiva situazione economica del richiedente;
5. copia del tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in presenza di questa specifica situazione;
6. copia dell'ultima ricevuta d'affitto, nonchè ogni altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare le reali condizioni.

I) ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste,debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

1. le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
2. la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;
3. le condizioni abitative del nucleo familiare;
4. la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonchè dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del C.C., qualora esistano, in conformità a quanto previsto al paragrafo G);
5. l'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali;
6. l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione, nonchè la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro e/o la durata di rapporti di lavoro avuti in precedenza;
7. ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esistano;

L) ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER L'EROGAZIONE.

Il procedimento si attiva con la presentazione, da parte dell'utente, della domanda all'Assistente Sociale,oppure a seguito di segnalazione alla stessa, che provvedera' d'ufficio ad istruire la relativa pratica; l'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra lo stesso operatore e l'utente mirato ad individuare l'effettivo bisogno di questi, inoltre con la raccolta della necessaria documentazione e l'acquisizione degli elementi, così come previsto ai punti H) e I).
L'Assistente Sociale , può inoltre, qualora lo ritenga necessario per una valutazione più complessiva e precisa, svolgere accertamenti domiciliari prima di giungere alla formulazione della proposta di intervento;su questo progetto dovrà comunque esprimere il proprio parere il Responsabile del Servizio Sociale.
Mediamente ogni 15 giorni le proposte di intervento così istruite vengono sottoposte all'approvazione da parte del competente
Organo del Comune; una volta adottata la relativa delibera, viene data comunicazione a ciascun utente circa l'accoglimento o
meno della sua richiesta; infine l'erogazione dei contributi viene assicurata a mezzo di mandato di pagamento e, nei casi
d'urgenza,a mezzo di anticipazione da parte dell'Economo-Cassiere di riservarsi di integrare la suesposta regolamentazione
nell'ipotesi che altre funzioni, oggi gestite in forma associata attraverso l'U.S.L. o di competenza di altri Enti (contributi alle madri nubili, sussidi per affido di minori,sussidi agli utenti psichiatrici ecc...), vengano gestite in forma diretta o trasferite al Comune, nonchè di adottare successivi atti per quelle altre funzioni similari, rientranti nell'art.12 legge 241/90 e che la struttura comunale assicura attraverso altri settori;di dare mandato al Servizio Sociale perchè venga proposta analoga regolamentazione per l'accesso alla Casa Protetta e alle Case di Riposo,all'interno del cui atto potrà essere inserita e/o rivista la funzione relativa al "contributo alternativo al ricovero", attualmente inclusa nel regolamento di cui alla presente deliberazione.
Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
BERGIANTI


IL CONSIGLIERE ANZIANO
(CAMPEDELLI)
IL SEGRETARIO GENERALE
(ESPOSITO)