Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 190 del 08.11.2007

regolamento Castello dei Ragazzi

Titolo Primo Ambito di applicazione, finalità e funzioni del servizio

Art.1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione del Castello dei ragazzi di cui la Biblioteca Il falco magico, la Ludoteca e il Teatro della luce costituiscono sezioni specifiche.

Art. 2 Principi e finalità del servizio

  1. Il Comune di Carpi, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale 18/2000 “Norme in materia di Biblioteche. Archivi storici, Musei e Beni culturali”, attraverso il Castello dei ragazzi intende garantire “il diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla formazione permanente” come strumento essenziale per la crescita civile, culturale e sociale.

  2. Il Comune di Carpi riconosce e fa proprie come riferimenti fondamentali per l’attività e la gestione del Castello dei ragazzi le indicazioni contenute nel “Manifesto Unesco sulle Biblioteche pubbliche”, nelle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche stilate dall’IFLA (International Federation of Library Associations), nella “Convenzione sui diritti dell’infanzia” delle Nazioni Unite, nelle “Linee guida per i servizi bibliotecari per ragazzi” e nelle “Raccomandazioni per i servizi bibliotecari per giovani adulti” emanati dall’IFLA;

  3. Conformemente alle suddette indicazioni i servizi del Castello dei ragazzi sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale, o capacità e abilità personali; il Castello dei ragazzi opera per garantire la rappresentatività delle minoranze culturali ed acquisisce materiali che documentino tutti i punti di vista senza operare né accettare censure politiche, ideali, religiose o culturali, limitazioni rispetto al dovere di informare e documentare liberamente le espressioni del pensiero e della creatività umana, o pressioni commerciali. In particolare il Castello dei ragazzi “sottolinea il diritto di ogni bambino allo sviluppo di tutte le sue potenzialità, il diritto all’accesso gratuito e libero all’informazione, ai materiali e ai programmi, sulla base di eguali condizioni di accesso per tutti” come indicato nelle Linee guida per i servizi bibliotecari per ragazzi” emanate dall’IFLA;

  4. Il Comune di Carpi riconosce nel Castello dei ragazzi un servizio pubblico indispensabile al fine di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale, e per facilitare il diritto di tutti i bambini e ragazzi all’informazione, all’alfabetizzazione, allo sviluppo culturale, alla formazione continua e per offrire una transizione dai servizi per ragazzi ai servizi per adulti e fornire a tutti i giovani adulti della comunità raccolte e servizi bibliotecari che soddisfino i bisogni educativi, informativi, culturali e ricreativi; si impegna a sostenere finanziariamente e patrimonialmente l’Istituto assicurando risorse necessarie nel rispetto degli “Standard e obiettivi di qualità per Biblioteche, Archivi e Musei” approvati dalla Regione Emilia Romagna con Dlibera di Giunta n. 309 del 3/3/2003 (Direttiva ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000) e dell’art. 112 del D.L. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

  5. Il Comune di Carpi riconosce e fa proprie come riferimenti fondamentali per l’attività e la gestione del Castello dei ragazzi, le indicazioni contenute nella “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in particolare l’art. 31, nel quale si riconosce il diritto del bambino al riposo e al tempo libero e il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività proprie della sua età;
  6. Conformemente alle suddette indicazioni il Comune di Carpi riconosce il gioco come un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini e riconosce nei servizi del Castello dei ragazzi un servizio educativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco al fine di favorire la socializzazione, educare all’autonomia e alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino.

Art. 3 Cooperazione interbibliotecaria

  1. Il Comune di Carpi promuove, per mezzo di apposite convenzioni ed accordi di programma, l’integrazione del Castello dei ragazzi nei Sistemi bibliotecari territoriali, cooperando con le Biblioteche, gli Archivi, le Istituzioni culturali, educative e documentarie e con gli altri Enti locali ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della L.R. 18/2000.
  2. Il Comune di Carpi aderisce al Sistema Bibliotecario locale intercomunale e a quello Provinciale di Modena coordinato dal Centro di documentazione provinciale (CEDOC).

Art. 4 Compiti e servizi

  1. Il Castello dei ragazzi è un istituto culturale ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 18/2000, facente parte dell’organizzazione bibliotecaria regionale di cui rispetta gli indirizzi e gli standard, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000, standard ed obiettivti di qualità poi approvati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 309/2003.

  2. Il Castello dei ragazzi, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/2000 e del punto 5 degli Standard svolge i seguenti compiti e servizi:
    1. acquisisce, ordina, conserva e predispone per il pubblico documenti a stampa, e su diversi supporti (audio, video, telematici e multimediali);
    2. organizza il patrimonio tramite l’esercizio professionale delle attività di catalogazione ed indicizzazione e cura le procedure per la sua conservazione nel tempo, in base a criteri standard differenziati a seconda dei materiali e alle normative biblioteconomiche nazionali ed internazionali;
    3. organizza la fruizione dei servizi attraverso un adeguato allestimento della sede, dotata delle necessarie strutture ed attrezzature, in modo da conciliare le esigenze di studio con quelle di consultazione, lettura, gioco e socializzazione;
    4. organizza gli spazi articolandoli per fasce d’età da 0 a 16 anni, in modo che a tutte le età i bambini e i ragazzi possano trovare nel Castello dei ragazzi un luogo aperto, invitante, stimolante e accogliente per rispondere anche ad esigenze di incontro e socializzazione;
    5. promuove la lettura e il gioco attraverso narrazioni, laboratori e attività educative cooperando con Istituzioni e scuole della comunità, in base alle funzioni proprie per far scoprire a bambini e ragazzi il piacere della lettura e il gusto della scoperta;
    6. realizza attività culturali, educative ed informative legate alle funzioni proprie delle biblioteche di promozione della lettura, della cultura e dell’informazione e funzioni proprie delle ludoteche relativamente all’animazione ludica;
    7. contribuisce all’educazione e formazione permanente, all’alfabetizzazione e allo sviluppo culturale di bambini, ragazzi e famiglie promuovendo il diritto alla lettura e allo studio ed organizzando attività rivolte in particolare a bambini, ragazzi, educatori, docenti e famiglie;
    8. si impegna ad eliminare gli ostacoli che separano speciali categorie di cittadini all’utilizzo del Castello dei ragazzi tramite l’acquisto di opere adeguate, strumentazioni informatiche speciali e quant’altro serva allo scopo, previa adozione di appositi atti;
    9. raccoglie e valorizza la documentazione sul territorio comunale e locale, al fine di conservare e trasmettere la memoria storica e l’identità specifica della comunità locale stessa;
    10. organizza patrimonio, servizi e attività culturali in funzione dell’apertura verso le altre culture per favorire l’accesso al Castello dei ragazzi da parte delle minoranze culturali e linguistiche del territorio;
    11. promuove e valorizza le proprie collezioni, in particolare attraverso mostre, pubblicazioni, laboratori, animazioni ludiche e percorsi didattici per le scuole;
    12. promuove il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale per favorire la circolazione delle opere per motivi di ricerca e studio;
    13. garantisce l’impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica;
    14. opera nel rispetto degli standard professionali definiti a livello nazionale ed internazionale.

TITOLO SECONDO: Sede, Patrimonio e Bilancio

Art. 5 Sede

  1. La sede del Castello dei ragazzi è a Carpi in Piazza Martiri, 59 nel Palazzo dei Pio.

  2. In base agli Standard regionali, punto 5.3, il Comune di Carpi

garantisce che:

  1. la sede del Castello dei ragazzi è a norma in base alla vigente legislazione di sicurezza;
  2. è presente l’accesso ai disabili;
  3. è presente una segnaletica atta ad orientare gli utenti in merito agli spazi ed ai servizi.

si adopera per:

  1. raggiungere relativamente agli spazi dell’area dei servizi al pubblico quanto indicato dagli standard regionali come ottimale per la migliore fruizione dei patrimoni;
  2. assicurare gli spazi necessari per l’incremento e la conservazione delle collezioni.

Art. 6 Patrimonio

  1. Il patrimonio del Castello dei ragazzi è costituito da:
    1. materiale documentario e bibliografico moderno (pubblicato dopo il 1830) a stampa, musicale e audiovisivo su vari supporti e giochi proveniente dalla Sezione ragazzi della Biblioteca Comunale e dalla Ludoteca, unificato con un unico inventario, ripartito per serie inventariali;
    2. cataloghi, inventari, archivi di dati relativi alle raccolte;
    3. attrezzature, arredi e strumentazione informatica;
    4. immobili che ospitano l’Istituto.

  2. Il patrimonio documentario di base complessivo non dovrà essere inferiore a 1,5 documenti per abitante e la collezione moderna dovrà essere il più possibile a scaffale aperto, come da Standard, punto 5.6. Per il rispetto degli standard indicati in 1,5 documenti per abitante si sommano il patrimonio del Castello dei ragazzi a quello della Biblioteca multimediale Arturo Loria”

Art. 7 Incremento

  1. L’incremento patrimoniale si effettua per:

    1. acquisto di materiali documentari, bibliografici, musicali, audiovisivi e giochi secondo le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi e dai regolamenti per l’assegnazione delle forniture, per garantire l’aggiornamento e il completamento delle raccolte e fornire agli utenti il migliore servizio culturale e informativo e in ogni caso rispettando lo Standard regionale (punto 5.7.1) di almeno 100 accessioni annue ogni 1000 abitanti;
    2. doni di terzi, che dovranno essere vagliati dal Direttore del Castello dei ragazzi il quale potrà anche rifiutarli nel caso non siano di interesse per l’accrescimento delle collezioni della Biblioteca. Le donazioni devono essere accompagnate da apposito elenco, sottoscritto dal donatore;
    3. scambi tra pubblicazioni prodotte e/o promosse dal Comune di Carpi e pubblicazioni di terzi in base a intese tra le parti.

Art. 8 Conservazione

  1. Per garantire la corretta conservazione dei materiali posseduti il Comune o il soggetto gestore provvede, oltre alla pulizia ordinaria dei locali, a periodici interventi di pulizia e spolveratura dei materiali librari e non librari. Quando sia necessario, ed in particolare per i fondi speciali, si provvederà alla disinfestazione ed al restauro (Standard punto 5.7.3.1).

  2. Nel deposito in cui sono conservati il fondo storico e la sezione di conservazione del Castello dei ragazzi vengono garantite le condizioni climatiche più adatte per la buona conservazione dei materiali.

Art. 9 Revisione

Periodicamente viene effettuata la revisione totale o parziale delle raccolte librarie e dei materiali non librari della sezione moderna (Standard, punto 5.7). A seguito della revisione viene redatto un verbale sottoscritto dal Direttore della Biblioteca e conservato agli atti d’ufficio.

Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nei registri di inventario conservati presso gli uffici del Castello dei Ragazzi.

I materiali che si ritengono non più idonei alla fruizione vengono periodicamente definiti con atto amministrativo, solo dopo aver verificato con la massima cautela e previo accertamento del possesso delle medesime edizioni da parte di altre biblioteche.

Detto atto amministrativo, con i relativi elenchi dei materiali, viene comunicato alla Soprintendenza ai Beni librari e documentari della Regione Emilia Romagna.

Eseguita la comunicazioni di cui al comma precedente sarà disposto lo scarto conferendo al macero i materiali in consistente degrado fisico, mentre per i restanti materiali potrà essere disposta la donazione ad altri enti e/o l’alienazione.

TITOLO TERZO: Gestione

Art. 10 Gestione amministrativa

  1. Il Castello dei ragazzi è gestito amministrativamente dal Comune di Carpi. E’ possibile utilizzare un’altra delle forme di gestione indirette come previsto dalle vigenti normative in materia, qualora il Comune di Carpi lo ritenesse opportuno.

  2. Il Comune di Carpi può stipulare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000 e della L.R. 18/2000, convenzioni con altri Enti pubblici o privati, per favorire la valorizzazione e l’integrazione delle risorse bibliotecarie e storico-archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell’ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.

  3. L’ordinamento, l’organizzazione e le finalità delle convenzioni di cui sopra sono approvati con apposito atto degli organi competenti e non comportano modificazioni al presente regolamento, salvo che, per esigenze associative, non debba essere riveduta la natura istituzionale, amministrativa o giuridica della Biblioteca stessa.

Art. 11 Gestione finanziaria

  1. Il Bilancio di previsione annuale e quello pluriennale del Comune di Carpi prevedono gli stanziamenti di entrata e spesa afferenti al Castello dei ragazzi.

  2. Le entrate che finanziano l’attività del Castello dei ragazzi derivano di norma da risorse autonome dell’Ente, da trasferimenti della Regione, della Provincia, da contributi e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati, da noleggi e attività corsistiche a pagamento e dalla vendita di pubblicazioni ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R. 18/2000.

  3. Gli stanziamenti di spesa sono destinati, di norma, agli acquisti di materiale documentario, giochi, strumentazioni, attrezzature ed arredi, allo svolgimento di attività di promozione culturale e valorizzazione del patrimonio documentario nonché al pagamento dei servizi generali di gestione e dei contratti di prestazione d’opera

Art. 12 Gestione biblioteconomica

Il Castello dei ragazzi adotta norme biblioteconomiche e standard internazionali per la conservazione, la catalogazione, l’ordinamento e la fruizione del materiale documentario, tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, recepite dal Sistema Bibliotecario Provinciale (Standard, punto 5.7.2)

TITOLO QUARTO
Personale, organizzazione del lavoro, direzione

Art. 13 Personale del Castello dei ragazzi

L’Amministrazione Comunale, o l’eventuale soggetto gestore di cui al precedente art. 10 comma 1), determina la dotazione organica del Castello dei ragazzi composta dal necessario numero d’unità appartenenti a profili professionali specifici della Biblioteca ragazzi e della Ludoteca, che risultino necessari al funzionamento e allo sviluppo del Castello dei ragazzi stesso avendo riguardo alle aree fondamentali della sua attività corrispondenti alle funzioni di studio, ricerca, socializzazione e promozione culturale, trattamento scientifico dei documenti, servizi al pubblico, supporti amministrativi.
Per prestazioni di particolare specializzazione potrà farsi ricorso alle forme di collaborazione esterna previste dalle norme vigenti in materia.
In particolare Il personale del Castello dei ragazzi è addetto alle seguenti funzioni:

  1. assicura il funzionamento della Biblioteca ragazzi, della Ludoteca e del Teatro della luce e l’erogazione dei servizi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dagli organi competenti;
  2. assicura la presenza di almeno un istruttore culturale nella Ludoteca;
  3. assicura la corretta applicazione della Carta dei servizi dandone una puntuale informazione al pubblico;
  4. cura la buona conservazione delle attrezzature e degli arredi presenti nel Castello dei ragazzi;
  5. cura la custodia, l’ordinamento, la conservazione, la valorizzazione delle risorse documentarie e ne favorisce l’accessibilità e l’utilizzo da parte del pubblico;
  6. deve dare subito avviso al Direttore del Castello dei ragazzi di qualunque disfunzione, guasto, pericolo, sottrazione, disordine e danno avvenga al patrimonio o alla struttura del Castello dei ragazzi stesso, di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.

Art. 14 Direttore del Castello dei ragazzi

  1. Il Direttore del Castello dei ragazzi è un Bibliotecario (art. 5 comma 3 della L.R. 18/2000 e punto 5.4 degli Standard) responsabile della gestione biblioteconomica ed organizzativa del servizio, cura l’applicazione del presente Regolamento e della Carta dei Servizi e svolge le seguenti funzioni fondamentali:

    1. sovrintende alle funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative inerenti all’attività del Castello dei ragazzi;
    2. coordina il personale assegnato al Castello dei ragazzi sovrintendendo la corretta ripartizione del lavoro fra i singoli collaboratori ed incoraggiando la collegialità nell’affrontare le problematiche comuni;
    3. concorre, con la collaborazione del personale, alla definizione e realizzazione dei progetti definiti nel Piano esecutivo di gestione annuale;
    4. coordina l’elaborazione della programmazione annuale e pluriennale del Castello dei ragazzi e ne sovrintende la realizzazione;
    5. favorisce e facilita i corretti flussi di comunicazione interna per garantire a tutti i collaboratori l’accesso alle informazioni relative al funzionamento dell’Istituto;
    6. predispone strumenti di rilevazione statistica circa il patrimonio, l’utenza e l’attività del Castello dei ragazzi elaborando le strategie più efficaci per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell’Istituto;
    7. coordina l’aggiornamento e il completamento delle raccolte;
    8. assicura l’ inventariazione e catalogazione delle nuove acquisizioni e dei fondi storici al fine di garantire la massima fruibilità del patrimonio da parte del pubblico;
    9. assicura la custodia e la conservazione dei materiali;
    10. predispone gli elenchi, da sottoporre al Dirigete responsabile, delle opere obsolete, deteriorate o inutilizzabili da assoggettare a scarto nel rispetto di quanto precisato nel suddetto art. 9.

Art. 15 Reclutamento

Il reclutamento esterno del personale destinato al Castello dei ragazzi avviene secondo i requisiti d’accesso stabiliti dal Regolamento dei concorsi seguendo la procedura amministrativa prevista, secondo le normative vigenti.

TITOLO QUINTO
SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 16 Criteri ispiratori dei Servizi al pubblico

I servizi al pubblico vengono organizzati secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative, culturali e ricreative dell’utenza, ispirandosi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tale principio e stabilisce rapporti di collaborazione con gli utenti.

Art. 17 Orario d’apertura al pubblico

L’orario di apertura al pubblico del Castello dei ragazzi è articolato sulle fasce d’orario che consentono la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti.
Durante l’anno possono verificarsi periodi di chiusura per lavori straordinari di manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti. Nel mese di agosto ill Castello dei ragazzi resterà chiuso per il periodo ritenuto sufficiente dal Direttore al fine di effettuare il controllo inventariale del patrimonio a scaffale aperto. Di tali chiusure verrà dato al pubblico tempestiva comunicazione.

Art. 18 Accesso al Castello dei ragazzi

L’accesso al Castello dei ragazzi è libero e gratuito.
Chi entra nel Castello dei ragazzi e fruisce dei servizi al pubblico è tenuto ad osservare un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio. Chi provoca danni alla sede, alle attrezzature o al patrimonio è tenuto a risarcire gli stessi; nel caso in cui il danno sia stato procurato da un minore ne risponde il genitore o chi ne fa le veci.

Art. 19 Divieti e provvedimenti limitativi

A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:

  • fumare in qualsiasi ambiente del Castello dei ragazzi utilizzare telefoni cellulari nei locali del Castello dei ragazzi
  • consumare cibi e bevande nei locali del Castello dei ragazzi
  • fare segni, sottolineare o scrivere sui libri, rovinare documenti e materiali informativi del Castello dei ragazzi o su quelli ottenuti attraverso il servizio di prestito interbibliotecario
  • danneggiare i locali, gli arredi o le strumentazioni del Castello dei ragazzi
  • parlare ad alta voce nelle sale di lettura
  • qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile

Provvedimenti motivati del Direttore del Castello dei ragazzi convalidati dal Dirigente del Settore possono:

  • attraverso la collaborazione, ove necessario, con le forze dell’ordine allontanare dalla sede del Castello dei ragazzi persone che perseverano nel mantenere un comportamento molesto
  • escludere dall’accesso al Castello dei ragazzi chi ha leso o danneggiato il patrimonio o creato seri motivi di disservizio
  • escludere dal prestito a domicilio gli utenti che non rispettano le condizioni del presente Regolamento e della Carta dei servizi, sino a quando non avranno regolarizzato la propria posizione
  • applicare multe pecuniarie agli utenti in ritardo nella restituzione dei documenti ricevuti in prestito. L’importo e le modalità di tali multe vengono precisati nella Carta dei Servizi

Art. 20 Servizi al pubblico

Il Castello dei ragazzi eroga i seguenti servizi al pubblico:

  • servizio di informazione
  • servizio di consulenza e guida all’utilizzo dei patrimoni
  • servizio di lettura e consultazione in sede
  • servizio di prestito a domicilio
  • servizio di prestito interbibliotecario
  • servizio di consultazione cd rom, banche dati e internet
  • servizio di lettura, consultazione e prestito periodici
  • servizio di ascolto e visione in sede di cd musicali e audiovisivi su vari supporti
  • servizio di promozione della lettura, del gioco e formazione permanente
  • servizio di gioco, attività ludiche e ricreative
  • servizio di riproduzione e stampe da computer

Il Castello dei ragazzi inoltre si impegna ad aggiornare gli attuali servizi e a realizzarne altri nuovi e diversi a fronte di ulteriori e rinnovate esigenze informative e culturali.

Art. 21 Consultazione in sede e attività di gioco e animazione presso la sede del Castello dei ragazzi

  1. La consultazione in sede dei cataloghi e del patrimonio del Castello dei ragazzi è gratuita e prevede procedure formali per i documenti antichi o di pregio o che abbiano necessità di protezione per la particolarità del supporto

  2. Gli utenti hanno libero accesso alle sezioni a scaffale aperto mentre solo il personale del Castello dei ragazzi può accedere e prelevare materiali dai Depositi e dal Fondo antico.

  3. Per la consultazione di materiali librari e documentari conservati nei Depositi e nel Fondo antico il personale deve richiedere all’utente la compilazione di apposita modulistica.

  4. Il materiale musicale e audiovisivo può essere consultato in sede in postazioni dedicate in conformità a quanto previsto dalla normativa relativa al diritto d’autore e secondo quanto stabilito nella Carta dei servizi.

  5. L’utente, dopo avere liberamente consultato le opere collocate a scaffale aperto le dovrà lasciare sui tavoli più vicini allo scaffale stesso oppure consegnarle agli operatori. E’ compito del personale provvedere alla loro esatta ricollocazione.

  6. Nei locali del Castello dei ragazzi vengono svolte attività di animazione ludica, attività ricreative e culturali, attraverso giochi, laboratori e animazioni in modo da favorire la socializzazione;

  7. I bambini, i ragazzi e i genitori possono dedicarsi ad attività di gioco e ad attività ricreative volte a valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e l’informazione.

Art. 22 Prestito a domicilio

  1. E’ consentito il prestito a domicilio dei materiali appartenenti alle raccolte del Castello dei ragazzi.

  2. Le modalità di fruizione per l’accesso al servizio di prestito a domicilio delle opere a stampa, dei periodici, dei cd musicali, degli audiovisivi, dei giochi e di eventuali altri documenti sono indicate nella Carta dei Servizi.

  3. La mancata restituzione dei documenti entro il tempo convenuto, il danneggiamento o lo smarrimento dell’opera prestata possono comportare l’esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito e l’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa secondo criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

  4. L’utente che ha danneggiato o smarrito un’opera è tenuto a riacquistarne copia identica oppure, nel caso sia fuori commercio, a rimborsare al Castello dei ragazzi per l’ammontare del prezzo di copertina maggiorato dalla sanzione amministrativa.
    Il Castello dei ragazzi rimane proprietario in ogni caso dell’opera danneggiata anche dopo la sua sostituzione.

  5. Deroghe ai limiti massimi di numero e di tempo nel servizio di prestito possono essere concesse dal Direttore del Castello dei ragazzi per particolari e motivate esigenze.

  6. Alle scuole ed altri istituti che abbiano fatto motivata richiesta potrà essere consentito derogare ai limiti di tempo e di numero per determinati periodi e specifiche categorie di opere.

  7. Sono escluse dal prestito le opere di consultazione quali enciclopedie, dizionari, atlanti, l’ultimo numero pervenuto dei periodici, i quotidiani, le opere costose, di pregio e in più volumi, le opere del Fondo antico e delle Sezioni speciali che saranno definite nella Carta dei Servizi.

  8. Prestiti speciali di opere normalmente escluse dal prestito possono essere concessi per particolari esigenze di studio e ricerca e devono essere autorizzati dal Direttore del Castello dei ragazzi o suoi delegati, previa compilazione dell’apposita modulistica.

  9. Particolari opere possono essere temporaneamente escluse dal prestito e in certi casi anche dalla consultazione perché esposte in mostre, oppure perché utilizzate nell’ambito di attività culturali promozionali oppure perché sottoposte a restauri e rilegature.

  10. I prestiti dei materiali audiovisivi e musicali verranno effettuati in base alla normativa vigente sul diritto d’autore e con le modalità descritte nella Carta dei Servizi.

Art. 23 Iscrizione al servizio di prestito

  1. L’iscrizione al servizio di prestito è libera e gratuita ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 18/2000.

  2. Sono ammessi al servizio di prestito tutti i cittadini residenti o domiciliati sul territorio italiano.

  3. Per iscriversi è necessario presentare un documento d’identità valido in base alla normativa vigente. Al momento dell’iscrizione verranno consegnate all’utente copia del presente Regolamento e della Carta dei servizi.

  4. I dati personali degli utenti sono riservati e possono essere utilizzati solamente per i servizi del Castello dei ragazzi. L' interessato può richiedere in ogni momento la cancellazione dei propri dati personali dalla banca dati.

  5. Per i minori di 14 anni è necessaria la sottoscrizione del genitore o di chi ne fa le veci.

  6. Al nuovo utente verrà rilasciata una tessera personale con un numero identificativo. In caso di smarrimento della tessera, il prestito a domicilio può essere effettuato dietro verifica dei dati personali.

  7. Le modalità di erogazione del servizio di prestito sono descritte nella Carta dei Servizi.

Art. 24 Prestito interbibliotecario locale, nazionale, internazionale e fornitura di documenti

  1. Il Castello dei ragazzi svolge un servizio di prestito con le altre Biblioteche e Ludoteche presenti sul territorio nazionale e in particolari quelle appartenenti al l Polo bibliotecario modenese e al Servizio Bibliotecario Nazionale. E’ previsto anche il prestito internazionale.

  2. Il prestito interbibliotecario riguarda sia il prestito dei libri che del materiale musicale e audiovisivo, tranne le opere escluse dal prestito esposti al precedente art. 22 comma 7, sia la fornitura in riproduzione di documenti di proprietà del Castello dei ragazzi, conformemente alla vigente normativa sul diritto d’autore

  3. Il prestito interbibliotecario viene erogato secondo il principio della reciprocità e della cooperazione interbibliotecaria

  4. Le modalità di erogazione del servizio di prestito interbibliotecario sono specificate nella Carta dei Servizi

Art. 25 Servizio di riproduzione fotostatica ed elettronica

  1. l servizio fotocopie è riservato al materiale di proprietà del Castello dei ragazzi nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore e del principio di corretta conservazione per quanto attiene ai materiali antichi e di pregio.

  2. La Giunta comunale fissa le tariffe per le fotocopie e per le stampe da computer.

  3. Le riproduzioni fotografiche di materiali del Castello dei ragazzi sono possibili previa autorizzazione del Direttore del Castello dei ragazzi che si riserva anche di indicare le modalità tecniche di riproduzione più opportune affinché il procedimento usato non danneggi l’originale. Per riproduzioni fotografiche di materiali librari antichi e di pregio destinate ad essere pubblicate occorre che la Direzione del Castello dei ragazzi rilasci una autorizzazione scritta. Inoltre colui che ha utilizzato tali immagini per pubblicazioni deve rilasciare del Castello dei ragazzi i negativi o copie delle diapositive oppure una copia della pubblicazione che le comprenda. E’ obbligatorio che nelle pubblicazioni in cui sono inserite riproduzioni di opere di proprietà del Castello dei ragazzi, venga riportata la provenienza e la relativa autorizzazione alla riproduzione stessa.

Art.26 Utilizzo dei computer e postazioni Internet

  1. Gli iscritti al Castello dei ragazzi possono utilizzare liberamente le postazioni per la consultazione del catalogo informatizzato del Castello dei ragazzi (Opac).

  2. Per le modalità di utilizzo delle postazioni informatiche e accessi alla rete Internet si rimanda alla Carta dei Servizi.

TITOLO SESTO
Diritti e doveri dell’utente

Art. 27 Carta dei Servizi

  1. Il Direttore del Castello dei ragazzi predispone la Carta dei servizi che dovrà essere approvata dal Dirigente Responsabile del Settore Cultura del Comune di Carpi.

  2. La Carta dei servizi del Castello dei ragazzi dovrà fare riferimento al presente Regolamento e alle Linee guida per la redazione della carta dei servizi elaborata da un gruppo di lavoro incaricato dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia Romagna al fine di agevolare la stesura di tale documento previsto come obbligatorio per le Biblioteche dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 309 del 3 marzo 2003 “Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000”.

  3. La Carta dei servizi dovrà essere periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti sia alle condizioni organizzative delle strutture del servizio.

  4. L’aggiornamento della Carta dei servizi non comporta di per sé la necessità di modifica del Regolamento.

TITOLO SETTIMO
Disposizioni finali

Art. 28 Collegamenti tra norme

Per gli oggetti non espressamente disciplinati da questo Regolamento valgono le norme degli altri Regolamenti comunali con particolare riferimento ai Regolamenti di organizzazione, dei concorsi, delle attività contrattuali, di contabilità.

Art. 29 Abrogazione Regolamenti precedenti

Sono abrogati il precedente Regolamento della Biblioteca approvato con atto del Consiglio Comunale del 12 aprile 1975 verbale n. 112/6899 che è sostituito con il presente atto.

APPENDICE DOCUMENTARIA SUI CRITERI ISPIRATORI
DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE E DELLE LUDOTECHE

  1. Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche (1995)
  2. Dichiarazione sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale della International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
  3. Codice deontologico del bibliotecario: principi fondamentali
  4. Linee guida per i servizi bibliotecari per ragazzi, emanati dall’IFLA e tradotti in italiano nel 2004
  5. Raccomandazioni per i servizi bibliotecari per giovani adulti
  6. Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite

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